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INSERIMENTO DEL BAMBINO GIOVANE CON DIABETE IN UMBRIA

Estratto:

Deliberazione della Giunta Regionale N. 1450 del 10 dicembre 2018 “PROTOCOLLO D’INTESA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA TRA LA REGIONE UMBRIA E L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’UMBRIA”

“La somministrazione dei farmaci agli alunni/studenti nelle scuole è un problema abbastanza diffuso nel territorio e ancora oggi è carente di una specifica normativa di riferimento. Si possono quindi verificare casi in cui gli alunni/studenti, affetti da patologie croniche quali asma o allergie, diabete, epilessia, crisi convulsive ma anche altre patologie croniche o rare, necessitano di terapie farmacologiche durante l’orario scolastico. Considerato che la necessità di assumere medicinali durante l’orario scolastico da parte degli alunni/studenti non deve essere motivo di emarginazione o di ostacolo alla frequenza scolastica. Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca d’intesa con il Ministero della Salute ha previsto le “Raccomandazioni del 25 novembre 2005” contenenti le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di alunni/studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelare il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica.”

Considerato che l’AGD Italia in collaborazione con il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha realizzato e presentato in Senato il 7 novembre 2013 il “Documento Strategico di Intervento Integrato per l’inserimento del giovane con diabete a scuola” che stabilisce un percorso chiaro e preciso che accompagna e supporta i genitori nella delicata e articolata fase del reinserimento del bambino nelle attività scolastiche.”

 

Premesso che:

  • le Istituzioni e gli Operatori scolastici svolgono un ruolo fondamentale per assicurare, agli alunni/studenti affetti da patologia anche croniche, un’esperienza scolastica serena, assimilandola in modo naturale a quella dei loro compagni. Questa Intesa ha l’obiettivo di indicare azioni ed interventi di sensibilizzazione, comunicazione e diffusione alle scuole di linee di indirizzo precise e definite.
  • i Servizi sanitari, a vari livelli, pianificano e coordinano le azioni necessarie alla realizzazione dei percorsi di inclusione scolastica, inoltre, su richiesta del Dirigente scolastico, condividono il progetto di formazione e ne organizzano la realizzazione valutando la disponibilità delle risorse.
  • la famiglia deve essere informata dei rischi, derivanti dalla mancata comunicazione alla scuola della patologia del figlio, fornendo informazioni sulle regole di comportamento contenute nel Piano Terapeutico Individuale (PTI) comprendenti anche l’eventuale utilizzo dei farmaci in emergenza. Il protocollo d’Intesa garantisce quindi la risposta ai bisogni della persona nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario e sociale. Per garantire la continuità terapeutica in orario scolastico, la somministrazione dei farmaci deve soddisfare tutti i seguenti criteri:

1) deve essere prevista dal Piano Terapeutico Individuale;

2) deve essere indispensabile in orario scolastico;

3) deve essere non discrezionale (da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione alla individuazione degli eventi in cui occorre somministrarlo, né in relazione ai tempi, alla posologia, alle modalità di somministrazione e/o di conservazione);

4) deve essere praticabile da parte di personale non sanitario adeguatamente formato;

5) In ogni caso deve essere comunque garantito un intervento immediato e coordinato, che assicuri la pronta disponibilità e la somministrazione dei farmaci previsti dal PTI. Le modalità di somministrazione durante l’orario scolastico devono comunque prestare attenzione alla integrazione dell’alunno/studente nel contesto scolastico, non inducendo a percezioni errate di “medicalizzazione” della Scuola.

Articolo 1

Ambiti di intervento

Il presente protocollo, relativamente alla somministrazione di farmaci a scuola, si rivolge in particolare a patologie croniche quali asma o allergie, diabete, epilessia, crisi convulsive ma, il suo modello, è estendibile ad ogni altra patologia cronica o rara comunque valutabile a seconda dei casi specifici. Si sottolinea che ogni intervento deve comunque essere supportato da una specifica formazione.

Articolo 2

Modalità di intervento

All’atto della presa in carico il Pediatra di Libera Scelta (PLS) o Medico di Medicina Generale (MMG) redige la certificazione relativa alla diagnosi, allegando la relazione dello specialista nonché il PTI, contenente tutte le informazioni necessarie alla corretta somministrazione del farmaco per la continuità terapeutica e le eventuali misure di prevenzione (es. allergeni alimentari e/o sostanze con le quali il bambino allergico non deve entrare in contatto, oppure specifica dietoterapia in caso di celiachia associata).

Il PTI verrà consegnato alla famiglia dal PLS o MMG, che si rende disponibile per interventi di supporto alla famiglia e alla Scuola.

La famiglia (o chi esercita la responsabilità genitoriale) consegna tempestivamente al Dirigente scolastico la certificazione e il PTI con relativa richiesta di assistenza, affinché questi ponga in essere tutte le misure organizzative di sua competenza.

Il Dirigente scolastico convoca la “prima riunione” (successivo art. 4) affinché, con la famiglia, il PLS/MMG o altro specialista, il Centro di Salute di riferimento, possano essere definiti percorsi per la somministrazione dei farmaci e le eventuali misure di prevenzione in aderenza al PTI.

La prima riunione è propedeutica ad un eventuale secondo incontro, finalizzato a rafforzare le competenze tecniche acquisite dal personale scolastico e creare momenti che aiutino il personale a superare eventuali timori o difficoltà, a cui partecipa l’operatore sanitario (PLS, MMG, specialista ambulatoriale, medico del Centro di salute), e il personale che dopo avere dato la disponibilità, ha acquisito una formazione che sia garante della correttezza dei suoi interventi.

A seconda dei casi, concordato tra tutti i soggetti interessati, è possibile che i due momenti individuati possano essere effettuati contestualmente.

 

Articolo 3

La famiglia

La Famiglia o gli esercenti la responsabilità genitoriale ha la responsabilità di:

1) informare il Dirigente scolastico che l’alunno/studente è affetto da patologia cronica, sottoscrivendo e consegnando una specifica richiesta di presa in carico secondo la richiesta di cui al protocollo approvato DGR 1262 del 11 novembre 2013;

2) dichiarare per iscritto la propria disponibilità alla somministrazione dei farmaci (per la continuità terapeutica e le emergenze) ovvero fornire la delega alla somministrazione da parte di personale adeguatamente formato;

3) fornire la certificazione comprensiva di PTI redatta dallo specialista di riferimento in condivisione con PLS/MMG e la documentazione sanitaria necessaria;

4) collaborare alla predisposizione delle procedure per la somministrazione dei farmaci e alla definizione di misure di prevenzione in presenza di fattori di rischio (ambientali e/o comportamentali);

5) fornire i propri contatti (o di altro adulto di riferimento) e quelli del medico curante (MMG o PLS) o dello specialista di riferimento;

6) assicurare una continuativa reperibilità telefonica;

7) esprimere i bisogni e le esigenze dell’alunno/studente, favorendone la partecipazione al percorso, in base all’età e al grado di autonomia;

8) fornire alla scuola farmaci in relazione a quanto previsto dal PTI;

9) comunicare al Dirigente scolastico ed al personale scolastico interessato la presenza di eventuali problemi o criticità e/o aggiornamenti del PTI.

 

Articolo 4

Il Dirigente scolastico

Il Dirigente scolastico, a fronte di richiesta/autorizzazione e di prescrizione/ certificazione:

1) facilita la relazione tra operatori scolastici, operatori sanitari e famiglia;

2) riceve dalla famiglia e conserva adeguatamente la segnalazione/certificazione di patologia cronica, il relativo PTI e ogni ulteriore documentazione;

3) autorizza l’accesso della famiglia alla sede scolastica per la somministrazione del farmaco in caso di disponibilità della famiglia;

4) comunica alla famiglia o all’interessato, se maggiorenne, i nominativi dei responsabili della gestione delle emergenze e della somministrazione dei farmaci individuati in primis fra il personale che è stato formato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, “Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, coordinato con D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106;

5) fa richiesta all’Azienda USL (Distretto sanitario/Centro di Salute di riferimento) di organizzare iniziative congiunte di formazione specifica, sui singoli casi, cui parteciperanno gli operatori (scolastici e non), che si sono resi disponibili alla somministrazione di farmaci in orario e ambito scolastico ed eventualmente le famiglie. Tale personale, identificato possibilmente tra gli addetti al primo soccorso ai sensi del T.U. sicurezza (D.Lgs 81/08), potrà così garantire, sia la somministrazione programmata (continuità terapeutica), sia quella in condizioni di urgenza;

6) nella prima riunione o quando necessario il Dirigente scolastico concorda ulteriori soluzioni nei casi in cui nella scuola non risulti personale disponibile a garantire la continuità terapeutica e la gestione delle emergenze;

7) garantisce la possibilità di conservare correttamente i farmaci salvavita presso la scuola e ne verifica la scadenza degli stessi, così da garantirne la validità del prodotto d’uso;

8) organizza, in accordo con i Servizi Sanitari, per tutto il personale scolastico e per le famiglie interventi di informazione generale su tutte le patologie coinvolgendo all’uopo esperti del settore;

9) convoca la prima riunione d’intesa con i servizi sanitari prima dell’avvio dell’anno scolastico al fine di predisporre le attività indicate per i casi segnalati e in quella sede si pianificano i successivi/eventuali incontri in base all’esigenza di ciascun caso;

10) garantisce la risposta alla famiglia con la redazione di un piano personalizzato individualizzato d’intervento entro il termine di 10 giorni della presentazione del Piano terapeutico individualizzato PTI.

Articolo 5

Il Personale scolastico

  1. a) il Personale scolastico docente e non docente:

1) favorisce l’inserimento scolastico dell’alunno/studente e partecipa a specifici momenti formativi; 2) si adopera perché l’alunno/studente possa partecipare a tutte le iniziative (uscite, feste scolastiche, giochi, tornei e gare sportive), tenendo presenti le precauzioni del caso (sorveglianza, giusta quantità e qualità di movimento, attenzione alla qualità del cibo somministrato nei momenti di ricreazione e/o della mensa).

  1. b) il Personale addetto (disponibile e formato), individuato dal Dirigente scolastico per la somministrazione del farmaco:

1) somministra i farmaci che garantiscono la continuità terapeutica secondo le indicazioni riportate nel Piano terapeutico individuale e secondo la specifica formazione ricevuta;

2) consente all’alunno/studente in grado di effettuare le procedure della terapia, di provvedervi in forma autonoma, attuando comunque un discreto, ma opportuno controllo;

3) collabora alla corretta conservazione e all’immediata disponibilità dei farmaci per l’emergenza e li somministra in caso di crisi ipoglicemiche, crisi allergiche e/o asmatiche, crisi epilettiche e convulsive, secondo le modalità dettagliate contenute nei piani operativi e la formazione ricevuta.

 

 

 

Articolo 6

I Servizi Sanitari

(Distretto/Centro di Salute, MMG/PLS, Specialisti)

  • formulano la diagnosi, redigono il PTI; se la valutazione del caso viene effettuata da un servizio specialistico ambulatoriale, verrà condivisa con il PLS/MMG;
  • redigono (MMG/PLS, Specialista) la certificazione comprendente l’utilizzo dei farmaci per la continuità terapeutica e la gestione delle emergenze e le misure di prevenzione ambientale e comportamentale necessarie all’abbattimento/mitigazione dei fattori di rischio;
  • verificano (Distretto/Centro di Salute) che nella certificazione il medico (MMG/PLS, Specialista) abbia specificato:

1) il nome dell’alunno;

2) la patologia dell’alunno;

3) l’evento che richiede la somministrazione di farmaci;

4) la modalità di somministrazione del farmaco;

5) la dose da somministrare;

6) la modalità di conservazione del farmaco;

7) gli eventuali effetti collaterali;

8) la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco relativamente ai punti 4,5,6.

  • si rendono (MMG/PLS, Specialista, medico del Centro di Salute) disponibili per la formazione del personale individuato per la somministrazione del farmaco ed informazione generale sulle patologie croniche, favorendo l’inserimento scolastico del bambino e giovane e forniscono agli operatori coinvolti le informazioni sanitarie utili;
  • valutano (medico del Centro di Salute, MMG/PLS, Specialista) con la Famiglia, il Dirigente scolastico, la migliore soluzione per la sicurezza e la piena integrazione all’alunno/studente, in armonia con il presente protocollo per garantire la continuità terapeutica e la gestione delle emergenze durante l’orario scolastico;
  • Organizzano (medico del Centro di Salute, MMG/PLS, Specialista,) la formazione del personale docente e di supporto interessato al caso coinvolgendo, se possibile anche la famiglia dell’alunno;
  • Forniscono il necessario supporto nella redazione del “piano personalizzato di intervento”;
  • Partecipano all’aggiornamento periodico del “piano personalizzato di intervento”.

Articolo 7

Le Associazioni e gli Enti di volontariato e di utilità sociale

Su indicazione della Famiglia, partecipano alle riunioni del Dirigente scolastico, collaborando alla individuazione e segnalazione di eventuali criticità e all’individuazione delle soluzioni; inoltre possono collaborano nell’ambito delle iniziative di informazione.

 

Articolo 8

Auto somministrazione dei farmaci da parte dei studenti

L’auto somministrazione del farmaco è prevista laddove l’alunno, per età, esperienza, addestramento, è autonomo nella gestione del problema di salute. È previsto anche in questo caso che il genitore dia comunicazione al Dirigente scolastico in merito al farmaco usato ed alla reale autonomia dell’alunno. Nel caso di studenti maggiorenni verrà data da parte dello studente comunicazione al Dirigente Scolastico con presa d’atto da parte di quest’ultimo. In tutti i casi il farmaco verrà conservato dal personale scolastico.

Articolo 9

Gestione Sistema Emergenza – Urgenza

Per quanto attiene alla somministrazione di farmaci in situazione di emergenza, fermo restando il ricorso immediato al Servizio Urgenza ed Emergenza (118), l’intervento deve essere dettato esclusivamente dalla necessità di prestare soccorso utile in breve tempo, configurando uno stato di necessità, laddove potrebbe determinarsi l’insorgenza di gravi complicazioni, assicurando la pronta disponibilità del farmaco e la sua somministrazione come previsto dal Piano terapeutico individuale.

La somministrazione del farmaco, anche in situazione di emergenza, deve essere non discrezionale, in relazione alla posologia e alle modalità di somministrazione e tale somministrazione deve poter essere effettuata da parte di personale non sanitario, adeguatamente formato allo scopo.

Lo specialista o il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta che redige il PTI deve fornire al personale scolastico precise indicazioni scritte e modalità operative. In tal modo il bambino sarà pienamente inserito nell’ambiente scolastico senza discriminazioni e la famiglia potrà essere sollevata dal compito dell’assistenza sanitaria scolastica.

A tal fine devono essere individuati sia i soggetti a rischio che le figure addette alla gestione delle emergenze. Chi presta soccorso deve essere opportunamente formato e agire in conformità alle istruzioni fornite. In caso di richieste di interventi di emergenza deve essere informata anche la famiglia

Articolo 10

Informazione e formazione

La Regione e l’Ufficio Scolastico Regionale e le Azienda Unità Sanitarie Locali, periodicamente, preferibilmente annualmente ad inizio anno scolastico, prevedono un piano di informazione e formazione, definendo i contenuti, il programma, la durata del corso ed il rapporto istruttori/discenti.

La formazione sarà rivolta al personale docente e non docente delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado ed agli operatori dei centri di formazione professionale, con riguardo ai minori con patologia, frequentanti le scuole del territorio e, in particolare:

1) personale docente e non docente;

2) personale dei centri estivi, del pre e post scuola e di ogni altro contesto educativo in cui possa presentarsi necessità di somministrazione di farmaci (campi studio/centri diurni e socio riabilitativi, scuolabus, ecc.);

3) personale identificato nella scuola ai sensi del TU sicurezza (D.Lgs. 81/08);

4) operatori dei centri di formazione professionale;

5) famiglie e Associazioni di tutela.

I temi della formazione dovranno riguardare gli aspetti di primo soccorso, gli aspetti generali della patologia, per personale che non ha conoscenze sanitarie.

La formazione quindi, sarà finalizzata ad addestrare gli operatori alla somministrazione dei farmaci sia per assicurare la continuità terapeutica sia in condizioni di urgenza.

Altrettanto importante è l’informazione, che, attraverso uno specifico Piano di educazione sanitaria, può contribuire a disseminare la cultura riguardo alle singole patologie e alla somministrazione dei farmaci, fra il personale scolastico, fra gli studenti e le famiglie, al fine di contribuire a far superare le paure e le problematiche psico-sociali che sono spesso causa di ansia per tutti oltre a facilitare l’inserimento del minore con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza, la piena integrazione ed il raggiungimento del benessere psico-fisico.

Tutto il personale interessato verrà coinvolto in uno o più incontri formativi presso la Scuola di Villa Umbra. Verrà riconosciuta la formazione come corso di aggiornamento.

Un altro percorso formativo più specifico inoltre, è previsto per il personale docente e non docente direttamente interessato al caso specifico e che riguarderà la patologia e le azioni che dovranno essere messe in atto sulla base del PTI del bambino/i, organizzato dai Servizi sanitari e loro articolazioni con incontri specifici.

Articolo 11

Validità del presente protocollo d’intesa

Il presente protocollo si rinnova tacitamente. Potranno essere concordati ulteriori aggiornamenti e integrazioni in conseguenza di modifiche normative o di specifiche necessità.

Le Aziende Unità Sanitarie Locali si impegnano ad informare del presente protocollo i PLS, i MMG, gli specialisti ed altri operatori che possono avere in cura ragazzi scolarizzati.

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