Delibera Provincia Autonoma di Trento n° 501/2002

Delibera Provincia Autonoma di Trento n° 501/2002

Provincia Autonoma di Trento
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

Trento – via, Degasperi 79

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Reg. delib. n. 501/2002

OGGETTO: MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA DI IDONEITA’ ALLA GUIDA Al SOGGETTI AFFETTI DA DIABETE MELLITO (PATENTI DI GUIDA DELLE CATEGORIE A, B, BE E SOTTOCATEGORIE).

Il giorno 10/04/02 alle ore 10.30 nella Sede dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sita in Trento, via Degasperi 79, il DOTT. CARLO FAVARETTI, nella sua qualità di

Direttore Generale

nominato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 7892 dei 23 dicembre 1999, esamina l’argomento di cui all’oggetto.

OGGETTO: MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA DI IDONEITA’ ALLA GUIDA AI SOGGETTI AFFETTI DA DIABETE MELLITO (PATENTI DI GUIDA DELLE CATEGORIE, A, B, BE E SOTTOCATEGORIE).

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica relaziona quanto segue:

Premesso che:

-il rilascio della certificazione medica di idoneità alla guida ai soggetti affetti da diabete mellito è stato oggetto negli anni di numerosi provvedimenti legislativi e di conseguenti circolari interpretative;

I’articolo 32 della Legge 7 dicembre 1999, n° 472 prevede che “l’accertamento dei requisitipsichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione ola conferma della patente dì categoria A, B, BE e sotto categorie è effettuato dai medici specialisti dell’Unità Sanitaria Locale che indicheranno l’eventuale scadenza entro la qualeeffettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione dellapatente di guida”; lo stesso articolo di legge prevede altresì che “l’accertamento dei requisitipsichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione ola conferma delle patenti di categoria C, D, CE, DE e sottocategorie è effettuato dallaCommissione Medica Locale integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell’espressionedel giudizio finale”;

la Legge 22 marzo 2001 n° 85 (art. 3) ha definito che i medici specialisti di cui all’art. 32 della Legge 7 dicembre 1999 n° 472 sono i medici specialisti “nell’area della diabetologia e malattiedel ricambio”;

Vista la nota prot. n° 4429/C25 di data 30 maggio 2001 del Servizio Attività di Gestione Sanitaria che delega all’Azienda Sanitaria lo stabilire in quale sede debba operare il medico specialista competente all’accertamento;

Verificato che l’istituzione di ambulatori presso i Servizi di diabetologia specificatamente dedicati all’attività di certificazione medica di idoneità alla guida ai soggetti affetti da diabete risulta sul piano organizzativo dì difficile attuazione;

Considerato che per- contro l’emissione di tale certificazione da parte dei Medici di Distretto (Unità Operative di Assistenza Territoriale), sulla scorta di una relazione medica dei Medico Specialista Diabetologo curante, assicura una ottimale accessibilità alla prestazione da parte dell’utente, in considerazione della presenza capillare di questi ambulatori su tutto il territorio provinciale;

Accertato altresì che, in tal caso la certificazione viene emessa da strutture dotate di supporto amministrativo e di procedure collaudate per l’emissione dei certificati per la patente (acquisizione della documentazione necessaria, invio delle comunicazioni al Ministero dei Trasporti, archiviazione delle pratiche, etc.) con indubbi vantaggi organizzativi.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della relazione illustrata dal Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Igiene e Sanità pubblica;

Fatte proprie le motivazioni espresse dal Dirigente Responsabile e condivise dal Direttore della Direzione Igiene e Sanità Pubblica, competente per materia;

DELIBERA

di dare atto che la certificazione medica di idoneità alla guida a soggetti affetti da diabete per il rilascio, il rinnovo e revisione della patente del gruppo 1 (categorie A,B,BE e sotto categorie) viene rilasciata a giudizio del Medico appartenente alle Unità Operative di Assistenza Territoriale presso i Distretti sulla scorta di un certificato del Medico Specialista nell’area della diabetologia e malattie del ricambio appartenente all’Azienda Sanitaria attestante il tipo di trattamento, il grado di compenso metabolico e l’eventuale presenza di complicanze d’organo legate alla malattia diabetica.

di precisare che nel certificato medico di idoneità alla guida, il Medico di U.O.A.T. presso il Distretto indicherà l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida, sulla base delle linee-guida allegate, da tempo adottate dalla Commissione medica locale.

di approvare le linee-guida per la valutazione medico-legale in allegato, quale parte integrante e sostanziale del provvedimento in oggetto.

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