Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 30 novembre 2010

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 30 novembre 2010

Decreto Ministeriale
30 novembre 2010
(G.U. n. 301 del 27 dicembre 2010)

Recepimento della direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuovo codice della strada»;
Visto il titolo IV del citato codice della strada recante: «Guida dei veicoli e conduzione degli animali»;
Visto l’art. 229 del medesimo codice che rinvia a decreti dei Ministri della Repubblica il recepimento, secondo le competenze loro attribuite, di direttive comunitarie afferenti alle materie disciplinate dallo stesso codice; Vista la direttiva n. 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 237 del 24 agosto 1991;
Vista la direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25 agosto 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 223 del 26 agosto 2009, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, recante «Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2004, n. 88 in particolare l’allegato terzo recante «Norme minime concernenti l’idoneità’ fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore»;
Ritenuto necessario modificare l’allegato III del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, in conformità con le disposizioni introdotte dalla direttiva 2009/112/CE;
Vista la nota prot. I.4.CD.2.2 dell’8 ottobre 2010 con cui il Ministero della salute ha trasmesso il documento elaborato dal gruppo tecnico di lavoro costituito presso detto Ministero con decreto dirigenziale 9 ottobre 2009 al fine di individuare criteri di valutazione dell’idoneità’ psicofisica alla guida di veicoli a motore di soggetti affetti da patologie della vista, diabete o epilessia, sulla base delle nuove norme comunitarie;

 

Adotta il seguente decreto:

Recepimento della direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida.

Art. 1

1) E’ recepita la direttiva 2009/112/CE. Il rilascio e la conferma di validità della patente di guida a soggetti con patologie a carico dell’apparato visivo, diabetici o epilettici e’ subordinato all’accertamento dei requisiti previsti dagli allegati I, II e III, facenti parte integrante del presente decreto.

2) I punti 6, 10 e 12 dell’allegato III al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30
settembre 2003, n. 40T, sono abrogati.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 30 novembre 2010

Il Ministro: Matteoli

 

Allegato I al DM 30/11/2010

Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:

a) Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie A, B, B + E e delle sottocategorie A 1 e B1

b) Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, C + E, D, D + E e delle sottocategorie C1, C1 + E, D1 e D1 + E

 

VISTA

……….omissis

 

Allegato II al DM 30/11/2010

Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:

a) Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie A, B, B + E e delle sottocategorie A1 e B 1

b) Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, C + E, D, D + E e delle sottocategorie C1, C1 +E, D1 e D1 +E

 

DIABETE MELLITO

Nelle disposizioni per “ipoglicemia grave” si intende la condizione in cui e’ necessaria l’assistenza di un’altra persona, mentre per “ipoglicemia ricorrente” si intende la manifestazione in un periodo di 12 mesi di una seconda ipoglicemia grave. Tale condizione e’ riconducibile esclusivamente a patologia diabetica in trattamento con farmaci che possono indurre ipoglicemie gravi, come l’insulina o farmaci orali “insulino- stimolanti” come sulfaniluree e glinidi.

 

Gruppo 1
1) L’accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo della patente di guida del candidato o del conducente affetto da diabete mellito e’ effettuato dal medico monocratico di cui al comma 2 dell’articolo 119 del codice della strada, previa acquisizione del parere di un medico specialista in diabetologia o con specializzazione equipollente, ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni, operanti presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate.

2) In caso di presenza di comorbilità’ o di gravi complicanze che possono pregiudicare la sicurezza alla guida il giudizio di idoneità e’ demandato alla Commissione medica locale.
In caso di trattamento farmacologico con farmaci che possono indurre una ipoglicemia grave il candidato o il conducente può essere dichiarato idoneo alla guida di veicoli del gruppo I fino a un periodo massimo di 5 anni, nel rispetto dei limiti previsti in relazione all’età’.

3) La patente di guida non deve essere ne’ rilasciata ne’ rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito che soffre di ipoglicemia grave e ricorrente o di un’alterazione dello stato di coscienza per ipoglicemia. Il candidato o conducente affetto da diabete mellito deve dimostrare di comprendere il rischio di ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua condizione.

4) Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in trattamento solo dietetico, o con farmaci che non inducono ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori dell’alfa-glicosidasi, glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1, inibitori del DPP-IV in monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo di durata di validità della patente di guida, in assenza di complicanze che interferiscano con la sicurezza alla guida, può essere fissato secondo i normali limiti di legge previsti in relazione all’età’.

 

Gruppo 2

5) In caso di trattamento con farmaci che possano indurre ipoglicemie gravi, (come insulina, e farmaci orali come
sulfaniluree e glinidi,) l’accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo della patente di guida del gruppo 2 da parte della Commissione medica locale, a candidati o conducenti affetti da diabete mellito e’ effettuato avvalendosi di consulenza da parte di un medico specialista in diabetologia o specializzazione equipollente, ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni, operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate , che possa attestare le seguenti condizioni:
a) assenza di crisi di ipoglicemia grave nei dodici mesi precedenti;
b) il conducente risulta pienamente cosciente dei rischi connessi all’ipoglicemia;
c) il conducente ha dimostrato di controllare in modo adeguato la sua condizione, monitorando il livello di glucosio nel sangue, secondo il piano di cura;
d) il conducente ha dimostrato di comprendere i rischi connessi all’ipoglicemia;
e) assenza di gravi complicanze connesse al diabete che possano compromettere la sicurezza alla guida.
In questi casi, la patente di guida può essere rilasciata o confermata di validità per un periodo massimo di tre anni o per un periodo inferiore in relazione all’eta’.

6) Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in trattamento solo dietetico, o con farmaci che non inducono ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori dell’alfa-glicosidasi, glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1, inibitori del DPP-IV in monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo di durata della patente di guida, in assenza di complicanze che interferiscano con la sicurezza alla guida, puo’ essere fissato secondo i normali limiti di legge previsti in relazione all’eta’.

7) In caso di crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia, anche al di fuori delle ore di guida, ricorre l’obbligo di segnalazione all’Ufficio Motorizzazione civile, per l’adozione del provvedimento di cui
all’articolo 128 del codice della strada.

8) In caso di modifiche della terapia farmacologica durante il periodo di validità della patente di guida di veicoli sia di Gruppo 1 che di Gruppo 2, con aggiunta di farmaci che possono indurre ipoglicemia grave (insulina o farmaci orali “insulino-stimolanti”come sulfaniluree o glinidi); ricorre l’obbligo di segnalazione all’Ufficio Motorizzazione civile per l’adozione del provvedimento di cui all’articolo 128 del Codice della strada.

9) Per i titolari di abilitazione professionale di tipo KA e KB si applicano le norme previste per la patente di guida di veicoli di Gruppo 2.

 

Allegato III al DM 30/11/2010

Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:

a) Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie A, B, B + E e delle sottocategorie A1 e B1

b) Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, C + E, D, D + E e delle sottocategorie C1, C1 +E, D1 e D1 + E

 

EPILESSIA

……….omissis

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