Direttiva 2009/112/CE

Direttiva 2009/112/CE

DIRETTIVA 2009/112/CE DELLA COMMISSIONE
del 25 agosto 2009
recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida ( 1 ), in particolare l’articolo 7 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I requisiti minimi per l’idoneità alla guida non sono completamente armonizzati. A norma del punto 5 dell’allegato III della direttiva 91/439/CEE, gli Stati membri possono imporre norme più severe dei requisiti minimi europei.

(2) Dato che l’esistenza di requisiti difformi da uno Stato membro all’altro può incidere sul principio della libera circolazione, nella risoluzione del 26 giugno 2000 il Consiglio ha domandato specificamente una revisione delle norme mediche per le patenti di guida, come stabilito all’allegato III della direttiva 91/439/CEE.

(3) In conformità della suddetta risoluzione del Consiglio, la Commissione ha consigliato di svolgere un lavoro di medio e lungo termine per adattare l’allegato III al progresso scientifico e tecnico, come stabilito all’articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 91/439/CEE.

(4) Le menomazioni del campo visivo, il diabete e l’epilessia sono stati riconosciuti come patologie mediche da prendere in considerazione in quanto incidono sull’idoneità alla guida; a tal fine sono stati istituiti gruppi di lavoro composti di specialisti nominati dagli Stati membri.

(5) I gruppi di lavoro hanno elaborato una serie di relazioni con l’intento di aggiornare i punti pertinenti dell’allegato III della direttiva 91/439/CEE.

(6) La direttiva 91/439/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per le patenti di guida,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato III della direttiva 91/439/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dall’entrata in vigore della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2009.

Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente

 

L’allegato III della direttiva 91/439/CEE è modificato come segue:

1. il punto 6 è sostituito dal seguente:

VISTA

………. omissis

2. il punto 10 è sostituito dal seguente:

DIABETE MELLITO

10. Nei paragrafi seguenti per “ipoglicemia grave” si intende la condizione in cui è necessaria l’assistenza di un’altra persona, mentre per “ipoglicemia ricorrente” si intende la manifestazione di una seconda ipoglicemia grave in un periodo di 12 mesi.

Gruppo 1

10.1. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito. In caso di trattamento farmacologico, il candidato o il conducente deve essere soggetto al parere di un medico autorizzato e a visita medica regolare, adattati in funzione del singolo caso a intervalli non superiori a cinque anni.

10.2. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente che soffre di ipoglicemia grave ricorrente e/o di un’alterazione dello stato di coscienza per ipoglicemia. Il conducente affetto da diabete deve dimostrare di comprendere il rischio dell’ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua condizione.

Gruppo 2

10.3. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida del gruppo 2 a conducenti affetti da diabete mellito può essere preso in considerazione. In caso di trattamento con farmaci che comportano il rischio di indurre ipoglicemia (con insulina e determinate compresse), occorre applicare i criteri seguenti:

— assenza di crisi di ipoglicemia grave nei 12 mesi precedenti,

— il conducente è pienamente cosciente dei rischi connessi all’ipoglicemia,

— il conducente deve dimostrare di controllare in modo adeguato la sua condizione monitorando regolar­mente il livello di glucosio nel sangue, almeno due volte al giorno e nei momenti rilevanti per la guida,

— il conducente deve dimostrare di comprendere i rischi connessi all’ipoglicemia, e

— assenza di altre complicanze connesse al diabete che possano proibire la guida.

Inoltre, in questi casi, la patente di guida deve essere rilasciata subordinatamente al parere di un’autorità medica competente e a un controllo medico periodico, eseguito a intervalli non superiori a tre anni.

10.4. Una crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia, anche al di fuori delle ore di guida, deve essere segnalato e seguito da una nuova valutazione dell’idoneità alla guida.»;

3. il punto 12 è sostituito dal seguente:

EPILESSIA

………. omissis

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