Circolare del Ministero della Sanità del 24.1.2001

Circolare del Ministero della Sanità del 24.1.2001

Ministero della Sanità
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
Ufficio VII – Roma

Circolare del 24 Gennaio 2001

L’articolo 32 della legge 7 dicembre 1999 n°472 ha apportato modifiche alle procedure per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità delle patenti di guida nei confronti dei soggetti affetti da diabete.

In dettaglio, dopo il comma 2 dell’articolo 119 del D. L.vo 30 aprile 1992 n°285 è stato aggiunto il comma 2 bis con il quale si prevede che “l’accertamento dei requisiti fisici e pischici per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie” venga “effettuato dai medici specialistici dell’unità sanitaria locale, che indicheranno l’eventuale scadenza entro la quale effetuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida

E’ pertanto necessario che l’accertamento venga effettuato dai medici specialistici che prestano servizio presso “l’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale“.

In considerazione dell’espressione clinica della malattia diabetica e della possibile esistenza di manifestazioni d’organo rilevanti al fine dell’accertamento e non facilmente obbiettivabili, al fine di facilitare la formazione del giudizio e l’indicazione della scadenza alla quale effettuare il successivo controllo medico, su conforme parere del Consiglio Superiore di Sanità, il richiedente si presenterà alla visita con una attestazione rilasciata dal proprio medico di base o dal centro diabetologico pubblico o privato che lo ha in cura. Tale attestazione conterrà notizie sullo stato di compenso metabolico, sulla terapia praticata e sulle eventuali complicanze d’organo presenti nonché l’indicazione se il paziente è sottoposto a regolari controlli medici.Ove gli specialisti che effettuano l’accertamento dovessero indicare una scadenza, entro la quale effettuare il successivo controllo, anticipata rispetto a quella ordinaria appare opportuno che nelle annotazioni della comunicazione cui al modello IV. 4 venga segnalato che l’accertamento è stato effettuato a norma dell’articolo 32 della Legge 7 dicembre 1999 n°472.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Fabrizio Oleari

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